IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20  dicembre  2012,
recante modifica della direttiva  93/109/CE  relativamente  a  talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del
Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono  in  uno
Stato membro di cui non sono cittadini; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  ed  all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei  membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   1994,   n.   483,   recante
disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 gennaio 2014; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e  dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 
 
  1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del  Consiglio,  del  20
dicembre 2012, all'articolo 2 del decreto-legge 24  giugno  1994,  n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1994,  n.
483,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  elezioni   del
Parlamento europeo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita,  dell'ultimo
indirizzo nello Stato membro d'origine e  dell'attuale  indirizzo  in
Italia;»; 
  b) al comma 6, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis) che non e' decaduto  dal  diritto  di  eleggibilita'  nello
Stato membro d'origine  per  effetto  di  una  decisione  giudiziaria
individuale o di una decisione amministrativa,  purche'  quest'ultima
possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»; 
  c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  L'ufficio  elettorale   circoscrizionale   presso   la   Corte
d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino
di altro Stato  membro  dell'Unione,  trasmette  immediatamente,  con
posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6  al
referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando
l'indirizzo di posta elettronica accreditato  presso  la  Commissione
europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai
fini della verifica  del  diritto  di  eleggibilita'  a  parlamentare
europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di  cui
al comma 9-ter puo' richiedere che tali informazioni  siano  fornite,
ove possibile, entro un termine  piu'  breve  rispetto  a  quello  di
cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del  Consiglio,  del
20  dicembre  2012.  Ricevute  tali  informazioni  il  referente   le
trasmette,  tramite  posta   elettronica   certificata,   all'ufficio
elettorale  circoscrizionale  presso  la  Corte  d'appello,  ai  fini
dell'eventuale ricusazione della candidatura  entro  il  ventiduesimo
giorno antecedente la votazione.»; 
  d) il comma 9 e' sostituito dai seguenti: 
  «9.    Le    informazioni    pervenute    all'ufficio    elettorale
circoscrizionale presso  la  Corte  d'appello  dopo  il  ventiduesimo
giorno antecedente la votazione e in base alle quali e' accertata  la
decadenza dal diritto di eleggibilita' nello Stato  membro  d'origine
comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove  l'interessato  abbia
riportato  un  numero  di  voti  tale  da  poter  essere  eletto,  la
dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di  cui
al precedente periodo venga accertata successivamente  alla  data  di
proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla  carica  viene
deliberata dall'ufficio elettorale nazionale. 
  9-bis. Le informazioni  richieste  dal  referente  di  altro  Stato
membro, sul possesso  dell'eleggibilita'  in  Italia  a  parlamentare
europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato
di residenza, sono trasmesse con posta  elettronica  certificata  dal
referente di cui al comma 9-ter al  comune  italiano  indicato  nella
dichiarazione di cui al comma  6,  ovvero  al  comune  di  iscrizione
anagrafica,  che  corrisponde,  con  lo  stesso   mezzo,   entro   le
quarantotto ore successive alla ricezione.  A  tal  fine,  il  comune
accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla  base  dei
propri atti e di quelli acquisiti  presso  l'ufficio  del  casellario
giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilita' sono  poi
trasmesse dal referente, con  posta  elettronica,  al  referente  del
suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa,  o  in  un
termine piu' breve, se richiesto ed ove possibile. 
  9-ter. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  designato  un
referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le  informazioni
necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7  e
9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che  lo  riguardano
sono  comunicati  alla  Commissione  europea  ai  fini  della  tenuta
dell'elenco dei referenti degli Stati membri.». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La  direttiva  2013/1/UE  del  20  dicembre  2012  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2013, n. L 26. 
              - L'art. 1 della legge n. 96 del 6 agosto 2013  (Delega
          al Governo per il recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.». 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  B  della  citata
          legge n. 96 del 2013: 
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge n. 234 del 24 dicembre  2012  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea.)  e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013,  n.
          3: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il   termine   di   due   mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La legge n. 18 del  24  gennaio  1979  (Elezione  dei
          membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia.)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1979, n. 29. 
              - Il decreto-legge n. 408 del 24 giugno  1994,  n.  408
          (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al  Parlamento
          europeo)  e  convertito  in   legge,   con   modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, legge 3  agosto  1994,  n.  483),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la direttiva 2013/1/UE si rimanda alle note  alle
          premesse. 
              - L'art. 2 del citato decreto-  legge  n.  408  del  24
          giugno 1994, n. 408, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 2 (Modalita' di esercizio dell'elettorato  attivo
          e  passivo).  -  1.  I  cittadini  di  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea, di seguito definita Unione,  residenti
          in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di  voto
          alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare  al
          sindaco del comune di  residenza,  entro  e  non  oltre  il
          novantesimo giorno  anteriore  alla  data  fissata  per  la
          consultazione, domanda di  iscrizione  nell'apposita  lista
          aggiunta istituita presso il predetto comune.  In  sede  di
          prima applicazione, il termine di cui sopra e'  ridotto  da
          novanta a ottanta giorni. 
              2.   Nella   domanda   devono   essere    espressamente
          dichiarati: 
                a) la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia
          il diritto di voto; 
                b) la cittadinanza; 
                c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello  Stato
          di origine; 
                d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato
          di origine; 
                e) l'assenza di un provvedimento giudiziario,  penale
          o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la
          perdita dell'elettorato attivo (3). 
              3.  Il  comune,  compiuta  l'istruttoria  necessaria  a
          verificare   l'assenza   di    cause    ostative    secondo
          l'ordinamento nazionale, provvede a: 
                a) iscrivere i nominativi degli stessi  nell'apposita
          lista aggiunta di cui al comma  1,  che  e'  sottoposta  al
          controllo ed all'approvazione della competente  commissione
          elettorale circondariale; 
                b) comunicare l'avvenuto accoglimento  della  domanda
          di iscrizione agli interessati e  far  pervenire  in  tempo
          utile il certificato elettorale;  copia  della  domanda  e'
          trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno  che  la
          ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle
          autorita' competenti degli Stati  membri  per  la  prevista
          cancellazione; 
                c)   notificare   agli   interessati    il    mancato
          accoglimento della domanda  con  espressa  avvertenza  agli
          stessi che possono  avvalersi  delle  facolta'  di  ricorso
          previste per i cittadini italiani. 
              4.  I  cittadini  degli  altri  Stati  membri,  inclusi
          nell'apposita lista aggiunta, vi restano  iscritti  fino  a
          quando non chiedano di essere cancellati o fino a  che  non
          siano cancellati d'ufficio. 
              5. Gli elettori iscritti nella  lista  aggiunta  votano
          presso il  seggio  nella  cui  circoscrizione  territoriale
          risiedono.  A  tal  fine  essi   sono   assegnati,   previa
          suddivisione in appositi  elenchi,  alle  relative  sezioni
          elettorali; in caso di superamento del  limite  massimo  di
          ottocento elettori previsto  per  una  sezione,  essi  sono
          proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe. 
              6. Il cittadino di altro Stato membro  dell'Unione  che
          intenda  presentare  la  propria   candidatura   ai   sensi
          dell'art. 4 della legge 24  gennaio  1979,  n.  18  ,  come
          modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1989,  n.  9,
          deve  produrre  alla  cancelleria  della  corte   d'appello
          competente,  all'atto  del   deposito   della   lista   dei
          candidati,  oltre  alla  documentazione  richiesta  per   i
          candidati nazionali, una dichiarazione  formale  contenente
          l'indicazione: 
                a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita,
          dell'ultimo  indirizzo  nello  Stato  membro  d'origine   e
          dell'attuale indirizzo in Italia; 
                b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine
          nelle cui liste e' eventualmente iscritto; 
                c) che non e' candidato  e  che  non  presentera'  la
          propria candidatura per la stessa elezione  del  Parlamento
          europeo in alcun altro Stato dell'Unione. 
                c-bis)  che  non   e'   decaduto   dal   diritto   di
          eleggibilita' nello Stato membro d'origine per  effetto  di
          una decisione giudiziaria individuale o  di  una  decisione
          amministrativa, purche' quest'ultima possa  essere  oggetto
          di ricorso giurisdizionale. 
              7.  L'ufficio  elettorale  circoscrizionale  presso  la
          Corte  d'appello,  dopo  aver  ammesso   con   riserva   la
          candidatura   del   cittadino   di   altro   Stato   membro
          dell'Unione,   trasmette    immediatamente,    con    posta
          elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6
          al  referente  di  cui  al  comma  9-ter  che  provvede  ad
          inviarla,  utilizzando  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          accreditato presso la  Commissione  europea,  al  referente
          dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini  della
          verifica  del  diritto  di  eleggibilita'  a   parlamentare
          europeo,  secondo  il  proprio  ordinamento   interno.   Il
          referente di cui al comma 9-ter puo'  richiedere  che  tali
          informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine
          piu' breve rispetto a  quello  di  cinque  giorni  previsto
          dalla  direttiva  2013/1/UE  del  Consiglio,  in  data   20
          dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il  referente  le
          trasmette,   tramite   posta    elettronica    certificata,
          all'ufficio elettorale  circoscrizionale  presso  la  Corte
          d'appello,  ai  fini   dell'eventuale   ricusazione   della
          candidatura entro il  ventiduesimo  giorno  antecedente  la
          votazione. 
              8. La corte d'appello competente informa  l'interessato
          della   decisione   relativa    all'ammissibilita'    della
          candidatura.  In  caso  di   rifiuto   della   candidatura,
          l'interessato  fruisce  delle  stesse   forme   di   tutela
          giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai  candidati
          italiani. 
              9. Le  informazioni  pervenute  all'ufficio  elettorale
          circoscrizionale  presso  la  Corte   d'appello   dopo   il
          ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle
          quali  e'   accertata   la   decadenza   dal   diritto   di
          eleggibilita' nello Stato membro d'origine  comportano,  da
          parte  dell'ufficio  medesimo,  ove   l'interessato   abbia
          riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la
          dichiarazione  di   mancata   proclamazione.   Qualora   la
          condizione di cui al  precedente  periodo  venga  accertata
          successivamente     alla     data     di      proclamazione
          dell'interessato,  la  sua  decadenza  dalla  carica  viene
          deliberata dall'ufficio elettorale nazionale. 
              9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro
          Stato membro, sul possesso dell'eleggibilita' in  Italia  a
          parlamentare europeo dei cittadini italiani  che  intendono
          candidarsi in tale Stato di residenza, sono  trasmesse  con
          posta elettronica certificata dal referente di cui al comma
          9-ter al comune italiano indicato  nella  dichiarazione  di
          cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione  anagrafica,
          che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le ventiquattro
          ore successive alla ricezione. Tali informazioni  sono  poi
          trasmesse  dal  referente,  con   posta   elettronica,   al
          referente del suddetto  Stato  entro  cinque  giorni  dalla
          richiesta stessa, o in un termine piu' breve, se  richiesto
          ed ove possibile. 
              9-ter.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere
          tutte le informazioni necessarie per  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il  nominativo  del
          referente e le modifiche che lo riguardano sono  comunicati
          alla Commissione europea ai fini della  tenuta  dell'elenco
          dei referenti degli Stati membri.».